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| Nuove regole per l'uso di assegni e libretti al portatore |
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| Scritto da Maurizio Caudana | |
| sabato 05 aprile 2008 | |
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In recepimento della III Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio, sono state introdotte, dal 30.4.2008, rilevanti modifiche nell'utilizzo degli assegni bancari o postali nonché dei libretti di deposito al portatore. Le nuove regole per l’utilizzo degli assegni A decorrere dal 30.4.2008, le banche e le Poste sono tenute a rilasciare moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità. La clausola di non trasferibilità dovrà essere apposta anche su assegni circolari e vaglia postali e cambiari.
Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità sarà possibile:
Gli assegni e vaglia "in forma libera" potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000 e dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità. Va sottolineato che le banche e le Poste saranno tenute a fornire all'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc. i dati identificativi ed il codice fiscale:
Va evidenziato inoltre che è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:
In merito alle novità sopra esaminate è necessario tenere presente quanto segue:
Assegni “A me stesso” Gli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "m.m.", me medesimo), indipendentemente dall'importo trasferito, potranno essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o alle Poste. Non sarà possibile pertanto alcun trasferimento a terzi dell'assegno. In caso di violazioni è applicabile una sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Le nuove regole per l’utilizzo dei libretti di deposito al portatore Sempre a decorrere dal 30.4.2008:
Per i libretti emessi fino al 29.4.2008 e presentati per l'incasso successivamente a tale data il cessionario può rilasciare un'autocertificazione contenente la data e il nome del cedente. In mancanza dell'autocertificazione del cessionario, il cedente deve far pervenire, entro 30 giorni dalla presentazione del libretto per l'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. Tratto da “Spazio Aziende n°4, Aprile 2008, opuscolo informativo di Confartigianato Torino |
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