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Garanzia blu Saturn - Garantito che non rimborsano Stampa E-mail
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Scritto da Maurizio Caudana   
venerdì 07 dicembre 2007

Ho acquistato un prodotto tecnologico da Saturn, e la signorina che mi ha servito, gentilmente mi ha anche informato, che con soli 12,90€ avrei potuto ottenere una assicurazione per i 60 giorni successivi, e dormire davvero sonni tranquilli, qualsiasi cosa fosse accaduto a me, o al prodotto appena acquistato.

Ho ceduto in appena pochi secondi all’invito della commessa, e giunto a casa, mi sono messo a leggere le clausole assicurative. Al primo paragrafo sono rimasto molto contento, nel sapere che il mio prodotto è assicurato sia per danneggiamento accidentale che per il furto.

Poi però leggendo le esclusioni, non sono più riuscito a capire cosa fosse effettivamente coperto da questa assicurazione, ed in quali casi.

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Con la presente Polizza la "Sezione 1 - Protezione dell’acquisto" garantisce all'Assicurato che il prodotto sarà protetto nei 60 gior­ni successivi all'acquisto per le seguenti casistiche: danneggiamento accidentale o furto del prodotto acquistato.

Per danneggiamento accidentale devono intendersi le ipotesi di danno non derivanti da difetto intrinseco/o cattivo funzionamento del bene ovvero a colpa grave o dolo dell'Assicurato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Garanzia:

a) qualsiasi bene che abbia un prezzo al pubblico unitario inferiore a € 155,00 (IVA compresa);

b) i telefoni cellulari;

c) gli accessori o parti di telefoni cellulari;

d) le autoradio, gli autoriproduttori di cassette, di CD, di Mini-Disc, di DVD ed i sistemi GPS in genere previsti per l'uso in auto;

e) furto o di danneggiamento causati da atti vandalici, terrorismo, frode, abuso, normale usura, deterioramento graduale, parassiti, difet­ti inerenti al prodotto, guerra e ostilità di ogni genere (ivi compresi, senza limitazione, invasioni, ribellioni o insurrezioni), contamina­zione da radiazioni, confisca da parte di qualsiasi governo, pubblica autorità o autorità doganale e di confine, contrabbando, sinistri dipendenti o collegati in qualsiasi modo ad attività o atti illegali, cause di forza maggiore (ivi compresi, senza limitazione, inondazio­ni, uragani e terremoti) e per sinistri occorsi mentre il prodotto si trovava a disposizione di o sottoposto alla custodia o al controllo di un qualsiasi vettore;

f) ogni qualvolta l'acquirente non abbia esercitato la diligenza dovuta per evitare o diminuire l'entità del sinistro o il danneggiamento del prodotto per il quale si richiede l'indennizzo assicurativo. Come diligenza dovuta si intende il corretto adempimento di tutte quelle attività di cura, attenzione e sorveglianza richieste dalla diligenza del buon padre di famiglia ad un soggetto che si trovi nella stessa o in simili circostanze per salvaguardare e proteggere un prodotto da furti o danneggiamenti.

g) i prodotti rubati in luoghi pubblici sono esclusi dalla copertura assicurativa a meno che essi non fossero chiusi a chiave ove e quan­do ciò é possibile. I prodotti rubati sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa a meno che essi siano stati denunciati come rubati, entro 12 ore (o entro il più lungo termine eventualmente stabilito da eventuali disposizioni di applicazione necessaria), alla Polizia o ad altra Autorità competente del luogo dove è avvenuto il furto;

h) il furto di prodotti lasciati incustoditi dal proprietario in veicoli di qualsiasi genere è sempre escluso dalla copertu­ra assicurativa, indipendentemente dal fatto che i prodotti in oggetto fossero o meno contenuti in bagagli o contenitori; (pubblici o privati)

i) lo smarrimento o la perdita di un prodotto non sono coperti dall'assicurazione. Per perdita o smarrimento si intende qui la perdita del possesso di un prodotto, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone.

Nel caso di danno accidentale rimediato mediante riparazione il rimborso non coprirà I'I.V.A. e sarà soggetto ad una franchigia pari al 10% del costo complessivo sostenuto per la riparazione medesima. Nel caso di furto il rimborso sarà soggetto ad una franchigia pari al 10% del valore di acquisto del prodotto

 


Alla luce di tutte queste esclusioni, mi chiedo: in quali casi l'assicurazione reputa legittima la richiesta di rimborso da parte del contraente, in caso di danneggiamento accidentale o furto del prodotto acquistato?

 

 
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